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TITOLO PRIMO COSTITUZIONE, SEDE LEGALE, FINALITA' Art. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE E' costituito a cura della Confederazione Sindacale Unione Generale del Lavoro l'Ente denominato Ente Nazionale di Assistenza Sociale, ai sensi e per gli effetti del d.lg.c.p.s. 29 luglio 1947, n. 804 e della legge 152 del 30 marzo 2001, e di ogni altra disposizione legislativa, concernente l'attività degli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale. Nel presente Statuto, l'Ente Nazionale di Assistenza Sociale sarà indicato con la sigla "ENAS" o con la dizione "Ente"; la "Unione Generale del Lavoro", con la sigla "UGL" o con la dizione "Organizzazione Promotrice". Art. 2 NATURA DELL'ENTE L'ENAS persegue finalità sociali, non ha scopo di lucro e svolge le attività istituzionali gratuitamente, nei confronti di tutti i lavoratori senza distinzione, limitazione, riserva o discriminazione alcuna. Nelle forme e per le finalità consentite dalla Legge e dal presente Statuto, l'Ente può obbligarsi verso terzi, costituirsi in giudizio, detenere proprietà mobiliari e immobiliari. Art. 3 SEDE LEGALE L'ENAS ha sede legale in Roma, Via Barberini 11, e svolge le attività istituzionali in tutto il territorio della Repubblica Italiana tramite le proprie strutture centrali e periferiche. L'ENAS, per lo svolgimento dei suoi compiti di assistenza e tutela dei lavoratori emigrati, ha facoltà di istituire Uffici e Rappresentanze Fiduciarie nelle Nazioni estere riconosciute dalla Repubblica Italiana, con particolare riguardo ai Paesi membri della Comunità Europea. Art. 4 FINALITA' ISTITUZIONALI Sono finalità istituzionali dell'ENAS: informazione, consulenza, assistenza e tutela gratuite a favore dei lavoratori dipendenti ed autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti sul territorio nazionale e loro superstiti, ai sensi dell'art.7 della L.152 del 30 marzo 2001. In particolare le attività suddette riguardano, secondo quanto previsto dall'art.8 e seguenti della citata legge: il conseguimento, in Italia e all'estero, di prestazioni in materia di previdenza e di quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive ed integrative delle stesse; il conseguimento di prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale; il conseguimento di prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di immigrazione ed emigrazione; il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate da fondi di previdenza complementare; L'ENAS presta altresì un'attività di assistenza in sede giudiziaria e può svolgere, senza scopo di lucro, attività diverse quali: attività di sostegno, informazione, assistenza e servizio in favore dei lavoratori di cui al primo comma del presente articolo, finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione ed alla promozione dell'interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni nonché all'informazione sulla legislazione fiscale nei limiti di quanto stabilito dal già citato art. 7; attività senza scopo di lucro, di sostegno, d'informazione, di assistenza e di servizio in favore delle pubbliche amministrazioni e degli enti comunitari. L'Ente svolge, inoltre, attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero. Per lo svolgimento della propria attività l'Ente può accedere, ai sensi dell'art.12 della Legge n. 152/2001, alle banche dati degli enti eroganti le prestazioni. Art. 5 VIGILANZA MINISTERIALE L'ENAS è soggetto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo le modalità previste dal d.lg.c.p.s. 29 luglio 1947, n. 804, dalla legge 152 del 30 marzo 2001, art.15, dal presente Statuto e da ogni eventuale successiva disposizione legislativa emanata in materia. TITOLO SECONDO ORGANI DELL'ENAS Art. 6 GLI ORGANI Gli Organi dell'ENAS sono: il Presidente; il Consiglio di Amministrazione; il Comitato Esecutivo; il Collegio dei Revisori. L'avvenuta nomina e l'insediamento dei predetti Organi vengono notificati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad ogni effetto di legge. Art. 7 IL PRESIDENTE Il Presidente è nominato dalla Segreteria Confederale della UGL ed esercita le proprie funzioni per tutto il periodo previsto dal primo comma del successivo articolo 12. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente ed esercita le seguenti funzioni: firma gli atti e i documenti che comportano impegni per l'Ente; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo determinando, anche su richiesta di altri organi istituzionali dell'Ente, gli argomenti da sottoporre ad essi, promovendone l'eventuale istruttoria; dispone la verbalizzazione e la registrazione delle deliberazioni; esercita le attribuzioni di sua competenza previste dai Regolamenti interni dell'Ente. Il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, può delegare alcune funzioni inerenti la rappresentanza dell'Ente a componenti del Comitato Esecutivo e, limitatamente all'attività delle strutture periferiche, ai Dirigenti delle stesse. Il Presidente, in caso di temporanea assenza, ha facoltà di delegare con atto scritto le proprie funzioni, o alcune di esse, al Vice Presidente. Nel caso di prolungata assenza o di grave impedimento del Presidente, l'esercizio provvisorio delle sue funzioni spetta al Vice Presidente, che ne riferisce tempestivamente al Consiglio di Amministrazione. Art. 8 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Segreteria Confederale della UGL. E' composto dal Presidente e da 10 membri, due dei quali in rappresentanza del personale dipendente dell'ENAS. Spetta al Consiglio di Amministrazione: nominare il Vice Presidente; nominare i due membri del Comitato esecutivo, scegliendoli tra i Consiglieri di Amministrazione in carica e revocarli, in qualunque momento e discrezionalmente; stabilire le direttive di ordine generale sull'attività e sul funzionamento dell'Ente, per il raggiungimento delle finalità istituzionali, esprimendo parere e deliberando, se necessario, su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Presidente o dal Comitato Esecutivo; approvare il Bilancio preventivo ed autorizzare le operazioni di storno fra i vari capitoli, le variazioni e le integrazioni ad esso inerenti, nonché approvare il Bilancio consuntivo presentato dal Comitato Esecutivo, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori; approvare, modificare o integrare i Regolamenti interni, ed in particolare il "Regolamento del personale" nel quale saranno comprese le norme per le assunzioni, il trattamento economico, di carriera e di previdenza; fissare eventuali gettoni di presenza e criteri di rimborso spese per il Presidente e i Consiglieri nonché il trattamento economico dei Revisori, se in eccedenza alle tariffe professionali; ...continued page 2 |
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